CODICE ETICO

Guidi Car srl ha adottato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/01.La Società ha, inoltre, nominato un Organismo di Vigilanza e adottato un Codice Etico di comportamento nonché un Sistema Disciplinare (o Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il D.lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.
Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.
L’eventuale colpa dell’impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: la società viene dichiarata responsabile perché non si è saputa concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).
In base all’art 5 del D.lgs. 231/01 la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

MECCANISMO DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER LA SOCIETA’


Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Soggetti Apicali
In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 del Decreto prevede l’esonero da responsabilità qualora la società dimostri che: Soggetti sottoposti all’altrui direzione
Per quanto concerne i reati commessi da “soggetti sottoposti” (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), l’art 7 del Decreto dispone che la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
L’art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per la società nel caso in cui la stessa abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01


L’elenco dei reati presupposto previsto dal D.lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.
Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono quelli richiamati dai seguenti articoli del D.lgs. n. 231/2001:

IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

La Società ha adottato un Codice Etico quale “Carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri stakeholder interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.
Il Codice Etico impegna gli Organi della Società, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.
Al Codice Etico sono attribuite:

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Guidi Car srl ha adottato un Sistema Disciplinare (o Codice Sanzionatorio), ai sensi dell’art 6, comma 2, lett e) e comma 2 bis,lett. d) e dell’articolo 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001. Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione è, infatti, l’esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli/procedure interne richiamate dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.). La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per la valenza esimente del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.
Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel Codice Sanzionatorio, a prescindere dall’eventuale responsabilità di carattere penale dell’autore del reato e dall’esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari. L’esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica.
In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all’applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi. Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicato dalla Società.
Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare i soggetti apicali della Società, il personale dipendente nominato dalla Società e quello non dipendente della società (in base alla sottoscrizione di specifiche “clausole 231” nei relativi contratti di collaborazione/consulenza/fornitura.).

PROTOCOLLI DI CONTROLLO: IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVENTIVI DELLA SOCIETÀ

Obiettivo dei Protocolli di controllo adottati dalla Società è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, mantengano condotte conformi alla politica adottata dalla Società, tali da prevenire la commissione dei reati presupposto richiamati nel D.lgs. n. 231/01.
La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività, in modo tale da ridurlo ad un livello “accettabile”.
In ogni caso la Società ha strutturato il proprio sistema di controlli preventivi affinché che lo stesso:

  1. • nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente;

  2. • nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l’intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell’apposito organismo.

FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’organo amministrativo della Società (AU), ai sensi dell’art 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.
Secondo quanto previsto dagli gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, l’Organismo di Vigilanza (OdV) possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d’azione. Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza ed aggiornamento del “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato dalla Società. La Società mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità della società ai sensi del Decreto. Deve anche essere garantito un regolare scambio di informazioni tra OdV, Collegio Sindacale e/o Revisore.

Segnalazioni da parte di esponenti della Società o da parte di terzi
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
  1. • Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure, dei Protocolli o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta del Modello adottato dalla Società;

  2. • L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

  3. • Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico delle procedure adottate dalla Società;

  4. L’art 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/01 prevede che “… i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lett. a e b, di presentare, a tutela dell’integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lett. e, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

  5. • L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

  6. • Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, è prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati”, comprensivi di un’apposita casella di posta elettronica dell’Organismo di Vigilanza.

  7. • Dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello, nel Codice Etico nonché eventuali segnalazioni rilevanti in materia di whistleblowing (L. 179/2017).

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI GUIDI CAR SRL (PARTE GENERALE, PARTI SPECIALI, CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE, PROTOCOLLI DI CONTROLLO) È CONSULTABILE INTEGRALMENTE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ.

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