Quando si vuole cancellare la propria vettura dal Pubblico Registro Automobilistico si deve ricorrere alla pratica della radiazione auto. Tramite questa attività si porrà fine alla vita della propria vettura e non sarà più possibile circolare per strada.
Il Pubblico Registro Automobilistico è l’ente che registra tutti i passaggi di proprietà dei veicoli e ne certifica lo stato momentaneo. Il proprietario di un veicolo potrà decidere di radiare l’auto in 3 ipotesi: demolizione, esportazione o distruzione/incendio del mezzo.
La pratica di radiazione auto dal PRA non ha costi eccessivi ed è alla portata di tutte le tasche. Per procedere con questa attività si dovrà pagare un importo pari a 13,50 euro come emolumenti ACI, un’imposta di bollo dell’importo pari a 29,24 euro se si utilizza il certifica di proprietà originale o di euro 43,86 qualora, in mancanza dell’originale, si utilizzi il modulo NP3C, ed infine la quota di euro 9,00 quali diritti DTT in caso di esportazione in un Paese facente parte dell’Unione Europea.
La radiazione auto finalizzata al mancato pagamento del bollo è una pratica non più consentita. Si potrà effettuare questa pratica esclusivamente prima della scadenza del bollo auto, altrimenti si sarà costretti al pagamento del bollo successivo.
In caso di mancato pagamento del bollo auto per tre anni si rischia la radiazione d’ufficio. L’articolo 96 del Codice della Strada dispone che l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di questo tributo per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario la richiesta dei motivi che hanno determinato tale inadempimento.
Qualora non venga dimostrato l’avvenuto pagamento entro trenta giorni dalla notifica, l’A.C.I., chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
Come visto, la radiazione auto è possibile anche senza la rottamazione del veicolo. L’ipotesi è quella di immatricolazione in uno Stato estero.
La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo. A seguito della richiesta il PRA rilascia il Certificato di Radiazione in formato digitale (CDPD), consegnando alla parte una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD.
Con l’esportazione definitiva del veicolo, questo cessa di essere iscritto nel Registro Automobilistico.
Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe infatti l’obbligo del pagamento del bollo auto. La richiesta di radiazione per esportazione può essere presentata solo dopo che il veicolo è stato trasferito all’estero e immatricolato con nuove targhe straniere. Nel caso in cui il veicolo sia stato esportato, ma non ancora reimmatricolato all’estero, la radiazione per esportazione può essere richiesta allegando idonea documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero.
Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo e successivamente richiedere la cessazione della circolazione per esportazione. La richiesta va presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista, oppure presso il Consolato d’Italia della nazione estera dove è stato esportato il veicolo.