Multa o denuncia, cosa rischia chi non rispetta le regole in zona Rossa

Zona Rossa, le sanzioni per chi non rispetta le regole. Dalla multa alla denuncia: i casi e i costi.

Nelle FAQ aggiornate dopo l’approvazione del decreto legge del 12 marzo, una sezione è dedicata alle sanzioni e alle violazioni in zona Rossa. Evidentemente le regole sono valide anche per la zona Arancione, ma qui le regole sono decisamente meno stringenti. In zona Arancione infatti è possibile circolare liberamente nel proprio Comune di appartenenza, quindi incorrere in una sanzione legata agli spostamenti è decisamente difficile.

Le regole in zona Rossa e le sanzioni

Il discorso invece è decisamente diverso per la zona Rossa. Qui si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità. E se i motivi di lavoro e salute sono difficilmente fraintendibili, sulle necessità potrebbero nascere disguidi che potrebbero portare ad una violazione e quindi ad una sanzione.

Per quanto riguarda le sanzioni, chi non rispetta le regole e la legge rischia una denuncia o una multa.

Le multe scattano quando non rispettiamo le regole in vigore. Ad esempio se usciamo di casa senza indossare la mascherina o se facciamo attività sportiva non in forma individuale. La multa scatta ad esempio anche nel caso in cui si organizzasse una festa in casa. Per questo motivi è sempre bene tenere a mente tutte le regole in vigore.

La denuncia invece scatta ad esempio nel caso in cui compiliamo l’autocertificazione (necessaria per uscire di casa in zona Rossa) con informazioni false. A quel punto il reato è quello di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Scatta la denuncia anche nel caso in cui una persona positiva al nuovo coronavirus esca di casa.

Il costo della multa

La sanzione amministrativa va da 400 a 1.000 euro. In caso di pagamento entro 5 giorni la sanzione si riduce a 280 euro, mentre se si paga entro i sessanta giorni il costo è di 400 euro. Nel caso in cui si faccia ricorso, il Prefetto stabilirà il valore della sanzione.

Gli spostamenti per motivi di necessità e il ricorso

Il governo, sempre nelle FAQ, risponde ad una domanda relativa agli spostamenti per necessità: Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

“La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto”.

Diciamo che si tratta di una non risposta, o almeno di una risposta parziale. In alcuni casi non è possibile o comunque è molto difficile stabilire effettivamente se lo spostamento risponda ad una vera e propria necessità. In quel caso gli uomini delle Forze dell’Ordine potrebbero procedere, nel dubbio, con una sanzione. A quel punto si dovrebbe procedere con un ricorso al Prefetto.


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